Art. 3.

      1. Il prezzo di cessione di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio con riguardo alle valutazione del solo terreno.
      2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso il ricorso, nel termine di un mese, al giudice del luogo

 

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ove è situata l'area, il quale provvede all'accertamento mediante consulenza tecnica.
      3. Ai fini di cui al presente articolo, l'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di 50 euro.