1. Il prezzo di cessione di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio con riguardo alle valutazione del solo terreno.
2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso il ricorso, nel termine di un mese, al giudice del luogo